Verifiche impianti a pressione



Modulo di richiesta impianti a pressione


Il 24 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 11/04/2011 che disciplina l’attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza. VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l., con Decreto Ministeriale 30.07.2012 è stata iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di seguito elencate.

Quali impianti sono soggetti?


Gruppo GVR – gas, vapore, riscaldamento


  • Generatori e recipienti di vapore e acqua surriscaldata
  • Impianti di riscaldamento > 116 Kw
  • Forni per le industrie chimiche
  • Insiemi


I soggetti privati abilitati potranno operare: A) in caso di prima verifica periodica per conto del soggetto titolare della verifica (INAIL): entro 45 giorni dalla richiesta di prima verifica periodica l'INAIL può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato scelto dal datore di lavoro nell’elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta. B) in caso di verifica periodica successiva alla prima su affidamento diretto da parte del datore di lavoro.

Messa in servizio di una nuova attrezzatura

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'INAIL al fine dell'inserimento dell'attrezzatura nella banca dati nazionale e per ottenere l'assegnazione della matricola. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima verifica periodica (D.Lgs. 81/08 - Allegato VII) il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della verifica stessa, indicando il soggetto abilitato del quale intende avvalersi e il luogo ove è disponibile l'attrezzatura.
Per le attrezzature del gruppo GVR già messe in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL, anche finalizzato ad ottenere la matricola.
Per le attrezzature messe in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata, da parte del datore di lavoro o da tecnico competente da lui incaricato, la conformità dell'attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

Obblighi posti a carico del datore di lavoro


  • Mettere a disposizione il personale occorrente (DM.11/04/11 All. II punto 5.3.1) sotto la vigilanza di un preposto.
  • Disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessari per l'esecuzione della verifica.
  • Disponibilità della documentazione tecnica dell'attrezzatura nonché delle denunce o comunicazioni di messa in servizio.
  • Comunicare all'INAIL e all'ARPA la cessazione di esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà e lo spostamento dell'attrezzatura.
  • Conservare i verbali di verifica per almeno 4 anni (art. 15 DM 12 settembre 1959).

Omesse verifiche

L'omessa verifica di legge è punita con sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008).