Impianti messa a terra
Normativa D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” Entrata in vigore il 23/01/2002.
A chi è rivolto
La sopracitata norma si applica a tutte le attività artigianali, industriali, commerciali, in cui vi è la presenza di lavoratori subordinati e/o equiparati (DLgs 81/2008). Sono equiparati: i soci di lavoro, i soci di cooperative, gli allievi/studenti di scuole di ogni ordine e grado, ecc.
Quando si fa
Il datore di lavoro deve inviare all’ I.S.P.E.S.L. e all’ A.S.L. (o A.R.P.A.) o al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive), la Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della D.M. 22/01/2008 n. 37 entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto. La Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore costituisce di fatto l’omologazione dell’impianto. Il datore di lavoro è tenuto ad eseguire la regolare manutenzione ed i controlli periodici sugli impianti (DLgs 81/2008 art. 80). Nel caso di impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione la prima verifica deve essere effettuata obbligatoriamente dall’ ASL (o ARPA) e vale come omologazione dell’impianto
Periodicità di verifica
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere per iscritto la verifica periodica di legge:
Ogni 2 anni per:
- - gli impianti di messa a terra installati nei cantieri, nei locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (alberghi, scuole, discoteche, cinema, aziende sottoposte a C.P.I.);
- - gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione;
Ogni 5 anni per:
- - gli impianti che non rientrano nella precedente categoria;
Gli enti di controllo/ispezione
Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere se affidare le verifiche periodiche a:
- – Organismi di ispezione privati
- – ASL - ARPA
Gli Organismi di ispezione sono enti abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (Direttiva 11/03/02 MSE - Norma Europea UNI CEI EN 45004/96).
Le verifiche straordinarie
Sono soggetti alle verifiche straordinarie gli impianti caratterizzati da: esito negativo della verifica periodica, modifiche sostanziali dell'impianto successive alla verifica periodica,
Conseguenze dovute all'omissione di verifiche
L'omessa verifica di legge determina il rischio di:
- – sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte di SPISAL – Ispettorato Lavoro;
- – la perdita della tutela assicurativa INAIL nel caso di infortunio di origine elettrica (DPR 1124/65 art.10-11 rivalsa);
- – la revoca dell'agibilità, per le attività soggette a controllo dei VV.F., nel caso di incendio di origine elettrica;
- – la perdita dell'eventuale diritto al rimborso assicurativo privato.
Gli adempimenti prescritti dal Decreto 462/01 si applicano pure agli impianti per i quali è già stata presentata la denuncia all'ISPESL o alla ASL, anche se hanno già subito verifiche alla data di entrata in vigore del testo di legge.
Normativa D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462
“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” Entrata in vigore il 23/01/2002.
A chi è rivolto
- Aziende di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 aggiornate con D.M. 16/02/1982;
- Capannoni metallici;
- Strutture metalliche all'aperto e camini industriali di notevole dimensione;
- Capannoni con attività che presentano pericoli di esplosione di cui alle tabelle A e B del D.M. del 22/12/58;
Quando si fa
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere a che gli edifici, impianti, strutture siano protetti dagli effetti dei fulmini. La valutazione del rischio deve essere effettuata da un tecnico iscritto all’albo professionale che calcola la probabilità di fulminazione secondo la norma di buona tecnica CEI 81.10. Se il rischio risulta “accettabile” non necessita alcuna protezione e denuncia di omologazione (struttura autoprotetta). Se il rischio risulta “inaccettabile” necessita installare impianti di protezione e denunciarli all' I.S.P.E.S.L. e all' A.R.P.A.V. entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.
Periodicità di verifica
Ogni 2 anni per:
- - per impianti installati a protezione di edifici
- - strutture non autoprotette quali aziende sottoposte a C.P.I.;
Ogni 5 anni per:
- - gli impianti che non rientrano nella precedente categoria;
Gli enti di controllo/ispezione
Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere se affidare le verifiche periodiche a:
- - Organismi di ispezione privati
- - ASL - ARPA
Gli Organismi di ispezione sono enti abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico (Direttiva 11/03/02 MSE - Norma Europea UNI CEI EN 45004/96).
Le verifiche straordinarie
Sono soggetti alle verifiche straordinarie gli impianti caratterizzati da: esito negativo della verifica periodica, modifiche sostanziali dell'impianto successive alla verifica periodica,
Omissione delle verifiche
L'omessa verifica di legge determina il rischio di: sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte di SPISAL – Ispettorato Lavoro;
Soggetti interessati
Aziende per la cui attività può esporre i lavoratori al rischio di atmosfere esplosive come definite all’art.288 DLgs 81/2008..
Obbligo di denuncia
L’obbligo sussiste unicamente per aziende ove sono presenti installazioni elettriche di cui all’art. 296 DLgs 81/2008. La denuncia deve essere effettuata entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto e va trasmessa all’ARPAV che provvede alla prima omologazione.
Periodicità della verifica
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Verifiche straordinarie
Sono soggetti alle verifiche straordinarie gli impianti per i quali si verificano:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifiche sostanziali all'impianto successive alla verifica periodica;
Omesse verifiche
L’omessa verifica di legge determina il rischio di sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte dello SPISAL.