Veriche impianti di sollevamento
Modulo di richiesta Imp.Sollevamento
Il 24 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 11/04/2011 che disciplina l’attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del DLgs 81/2008 – Testo Unico Sicurezza. Ve.Sim Veriche e Sicurezza S.r.l., con Decreto Ministeriale 30.07.2012 è stata iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di seguito elencate.
Quali impianti sono soggetti?
Gruppo SP – Sollevamento persone
- Piattaforme di lavoro elevabili
- Ponti sospesi e relativi argani
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere
- Scale aeree ad inclinazione variabile
Gruppo SP –sollevamento cose-materiali
- Apparecchi di sollevamento mobili e trasferibili (autogru, gru su autocarro, gru a torre, etc.)
- Apparecchi di sollevamento fissi (gru a ponte, gru a cavalletto, gru a bandiera, gru portuali, etc.)
- Carrelli semoventi a bracci telescopici
- Idroestrattori a forza centrifuga
I Soggetti privati abilitati potranno operare: A) in caso di prima verifica periodica per conto del Soggetto Titolare della verifica (INAIL): entro 45 giorni dalla richiesta di prima verifica periodica l’Inail può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato scelto dal datore di lavoro nell’elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta. B) in caso di verifica periodica successiva alla prima su affidamento diretto da parte del Datore di Lavoro
Messa in Servizio di una nuova attrezzatura
Il Datore di Lavoro deve darne immediata comunicazione all'INAIL al fine dell'inserimento dell'attrezzatura nella banca dati
nazionale e per ottenere l’assegnazione della matricola. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per
l'esecuzione della Prima delle Verifiche Periodiche (D.Lgs. 81/08 - Allegato VII) il Datore di Lavoro deve richiedere
all'INAIL l'esecuzione della verifica stessa, indicando il soggetto abilitato del quale intende avvalersi e il luogo
ove è disponibile l'attrezzatura.
Per le attrezzature quali: carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne,
ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data di entrata
in vigore del decreto, la richiesta di Prima Verifica Periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione
all'INAIL, anche finalizzato ad ottenere la matricola;
Per le attrezzature quali: carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere e gli
idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata,
da parte del Datore di Lavoro o da tecnico competente da lui incaricato, la conformità della attrezzatura ai requisiti
di sicurezza di cui all'allegato V del DLgs. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima
delle verifiche periodiche.
Obblighi posti a carico del Datore di Lavoro
- Mettere a disposizione il personale occorrente (DM.11/04/11 All. II punto 5.3.1) sotto la vigilanza di un preposto.
- Disponibilità dei mezzi necessari per l'esecuzione della verifica (piattaforme auto sollevanti, pesi per prova di carico, ecc).
- Disponibilità della documentazione tecnica dell’attrezzatura nonché le denuncie (ex DM 12/9/59) o le comunicazioni di messa in servizio (ex DPR 459/96).
- Comunicare all'INAIL e all’ARPA la cessazione di esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà e lo spostamento dell’attrezzatura.
- Conservare i verbali di verifica per almeno 4 anni (art. 15 DM 12 settembre 1959) .
Omesse verifiche
L'omessa verifica di legge è punita con sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008).